LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, ACQUISTO MOBILI, INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E ANTISISMICI

Sulla base della legge di bilancio 2017: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (detrazione Irpef) Oggetto dell’agevolazione Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia Per le parti comuni di edifici residenziali: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall’amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici ecc. Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 96.000 euro dall’1.1.2018 = 48.000 euro Misura della detrazione (dall’imposta lorda) Dal 26.6.2012 fino al 31.12.2017 = 50%, in dieci quote annuali ; dall’1.1.2018 = 36%, in dieci quote annuali

ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (detrazione Irpef) Oggetto dell’agevolazione Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” (es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione” Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione a) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 10.000 euro (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni Irpef) b) dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 16.000 euro delle spese documentate per l’acquisto di mobili ed arredo per l’abitazione principale a favore delle giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) “acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”. Tale beneficio non è cumulabile con la misura di cui al punto a). Misura della detrazione (dall’imposta lorda) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 50%, in 10 quote annuali dall’1.1.2016 fino al 31.12.2016 = 50% (acquisto mobilio giovani coppie), in 10 quote annuali Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2017= 50% delle spese di cui al punto a), in 10 quote annuali, sostenute nell’anno 2017, limitatamente per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell’anno 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (detrazione Irpef/Ires) Oggetto dell’agevolazione Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici Dall’1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Importo massimo della detrazione dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro dall’1.1.2018 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie Misura della detrazione (dall’imposta lorda) Dal 6.6.2013 fino al 31.12.2017 = 65%, in 10 quote annue ; dall’1.1.2018 = 36%, in 10 quote annue

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTICOLARMENTE RILEVANTI (detrazione Irpef/Ires) Oggetto dell’agevolazione Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio Importo massimo della detrazione dal 6.6.2013 fino al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi) su edifici esistenti: 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie Misura della detrazione (dall’imposta lorda) dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016 = 65%, in 10 quote annuali dall’1.1.2017 = 36%, in 10 quote annuali Cessione crediti ai fornitori Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi), in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Le modalità per effettuare tale cessione sono indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.3.2016.

SPECIFICI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI (detrazione Irpef/Ires) Oggetto dell’agevolazione a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo b) Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al D.M. Mise 26.6.’15 Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio Dall’1.1.2022 = si applicano le regole ed i limiti sugli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie Misura della detrazione (dall’imposta lorda) Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 70%, per le spese di cui al punto a), in 10 quote annuali Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 75%, per le spese di cui al punto b), in 10 quote annuali Dall’1.1.2022 = 36%, in 10 quote annuali Asseverazione: La sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione di prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Mise 26.6.’15. Cessione crediti ai fornitori Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai punti a) e b), i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

INTERVENTI ANTISISMICI (detrazione Irpef/Ires) Oggetto dell’agevolazione Specifici interventi su edifici (adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) le cui procedure autorizzatorie sono iniziate, da ultimo, dopo l’1.1.2017 Dall’1.1.2017 sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione fino al 31.12.2016 = 96.000 euro. Dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021 = 96.000 euro Dall’1.1.2022 = 48.000 euro Misura della detrazione (dall’imposta lorda) fino al 31.12.2016 = 65%, in dieci quote annuali Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 = 50%, in cinque quote annuali Dall’1.1.2022 = 36%, in dieci quote annuali. Ulteriori interventi: L’agevolazione di cui alla presente scheda, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1.1.2017 DETRAZIONI POTENZIATE Misura potenziata della detrazione : Elevata al 70%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; Elevata all’80%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori; Elevata al 75%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; Elevata all’85%, qualora dagli interventi di cui alla presente scheda, realizzati sulle parti comuni condominiali, derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori. Linee guida: Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli intervenenti effettuati sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Cessione crediti ai fornitori: Per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi antisismici realizzati su parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione dall’imposta lorda, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito (con esclusione di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). Le modalità per effettuare tale cessione sono definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Divieto di cumulo: Le detrazioni di cui alla presente scheda non sono cumulabili con agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici

Fonte: Confedilizia

Decreto sulla formazione degli amministratori di Condominio

Requisiti, contenuti e tempi: il decreto sulla formazione degli amministratori è avviato alla firma del ministro della Giustizia. La legge 220/2012, come modificata dal Dl 145/2014, ha stabilito che la competenza per definire la formazione spetta alla Giustizia. Da quando la norma entrerà in vigore, chi vorrà iniziare la professione dovrà fare il corso, a meno che non amministri il condominio in cui abita. La parola chiave è «competenza». Attraverso due strumenti: la selezione di responsabili scientifici e formatori e le materie che dovranno essere oggetto dei corsi, di 60 ore quelli di formazione iniziale e di 12 ore quelli di aggiornamento periodico. Responsabili scientifici e formatori hanno requisiti analoghi. Anzitutto quelli di “onorabilità”: godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati.

Un altro aspetto da chiarire è nei contenuti dei corsi di formazione. L’elenco del Dm prevede: amministrazione condominiale; sicurezza degli edifici (in particolare staticità, risparmio energetico, riscaldamento e di condizionamento, impianti idrici, elettrici e ascensori, manutenzione delle parti comuni e prevenzione incendi), spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione spese e tabelle millesimali; diritti reali; contratti (con appalto e lavoro subordinato); tecniche di risoluzione dei conflitti; uso degli strumenti informatici. «Ma questi contenuti – prosegue Ferri – anche se non esaustivi, rappresentano il contenuto minimo obbligatorio dei corsi di formazione, nel senso che il programma formativo dovrà comunque comprenderli, salvo poi prevedere anche contenuti ulteriori purché funzionali alla completa formazione di un amministratore condominiale».

CONDOMINIO : Le novità introdotte dal decreto Destinazione Italia

Alcune disposizioni del D.L. 145/2013, noto come “Decreto Destinazione Italia”, sono intervenute sulla disciplina del condominio che, come noto, era stata recentemente riformata in modo integrale ed organico da parte del legislatore.

Nonostante la novella legislativa fosse molto recente, il legislatore è nuovamente intervenuto anche, se, occorre subito precisare, le disposizioni introdotte ad integrazione della disciplina generale non hanno introdotto drastiche modificazioni all’assetto risultante dall’ultima novella.

L’intento, semmai – come pure emerge dalle locuzioni verbali utilizzate nel decreto – è proprio quello di integrare la disciplina già emanata, in modo da dissipare alcuni dubbi interpretativi che erano sorti, porre rimedio ad alcune lacune normative ed apportare lievi correttivi alla disciplina in essere.

Nel dettaglio, si evidenzia che le disposizioni rilevanti sono quelle inserite all’art. 1, comma 9, lett. a), b), c), d) ed e) del D.L. 145/2013.

In estrema sintesi, i temi su cui è intervenuto il legislatore sono i seguenti.

a) Formazione professionale degli amministratori di condominio.

Il decreto prevede l’emanazione di un regolamento ministeriale che determini i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione. Tale disposizione mira ad integrare il contenuto dell’art. 71 bis disp. att. c.c. il quale aveva introdotto uno specifico obbligo formativo in capo ai soggetti che intendano intraprendere – o che già svolgano – l’attività di amministratore di condominio, senza tuttavia definire nel dettaglio la regolamentazione attuativa dell’obbligo formativo. Con il nuovo intervento legislativo viene quindi individuato il soggetto che dovrà porre in essere la normativa regolamentare volta a disciplinare tale aspetto dell’attività di amministratore di condominio.

b) Modifiche all’art. 1120 c.c.

Tale articolo, disciplinante il regime delle innovazioni, prevede due diverse maggioranze in relazione alla tipologia dell’intervento. In particolare, qualora l’innovazione sia diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, la maggioranza richiesta è quella del quinto comma dell’art. 1136 c.c. (ossia la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno i due terzi del valore dell’edificio); qualora invece l’innovazione sia relativa a specifici interventi indicati in modo tassativo dall’art. 1120 comma 2, è richiesto il minor quorum di cui all’art. 1136 comma 2 (ossia la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio).

Con il nuovo intervento normativo è stato modificato il secondo comma dell’art. 1120 c.c., eliminando, fra gli interventi costituenti innovazione assoggettati alle maggioranze di cui all’art. 1136 comma 2, gli interventi “per il contenimento del consumo energetico degli edifici” che, invece, con la riforma del condominio, erano stati assoggettati alla disciplina di cui al secondo comma della disposizione.

c) Modifica dell’art. 1130 c.c.

L’articolo in questione, nella stesura antecedente all’ultimo intervento normativo, prevedeva, fra i compiti dell’amministratore, quello di “6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.”

L’intervento normativo che si commenta è intervenuto apportando una significativa limitazione alle attribuzioni dell’amministratore (e, corrispondentemente, una significativa riduzione delle sue responsabilità).

Infatti, nel passaggio sopra riportato, dopo le parole: “nonche’ ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono state inserite le parole: “delle parti comuni dell’edificio”.

Con tale modifica, l’amministratore non è più obbligato ad appurare le condizioni di sicurezza delle parti private dell’edificio: cosa, questa, che avrebbe costretto l’amministratore a significative attività di accertamento e non semplici contatti con i proprietari delle parti esclusive interessate a criticità.

d) Integrazione dell’art. 1135 c.c.

L’art. 1135 c.c., al primo comma, n. 4) prevede che l’assemblea debba provvedere “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori”.

Con il nuovo intervento normativo viene aggiunto, al riguardo, che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo’ essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.

In sostanza, con la precedente novella era stato introdotto l’obbligo di costituire un fondo speciale per far fronte al pagamento delle lavorazioni costituenti manutenzione straordinaria o innovazioni, mentre con il nuovo intervento normativo viene rimesso alla decisione dell’assemblea se costituire detto fondo in un’unica soluzione ovvero se procedere alla sua costituzione mediante versamenti successivi, corrispondenti ai vari stati di avanzamento previsti nel contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice delle opere.

e) Integrazione dell’art. 70 disp. att. c.c.

A seguito della riforma del condominio, l’art. 70 della disposizioni attuative era stato modificato nei termini che seguono: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.” La principale fonte di interesse della riforma, al riguardo, consisteva nel fatto che – finalmente – il legislatore aveva adeguato il valore economico della sanzione che era ancora rimasto ancorato alle “vecchie” 100 lire.

Nel riformare l’articolo, tuttavia, il legislatore non aveva esplicitato chi fosse il soggetto a dover statuire in ordine all’introduzione della sanzione e alla determinazione della relativa entità.

Il decreto è dunque intervenuto integrando la norma nel senso di precisare che “L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice.

Richieste urgenti